Placeholder address.
info@paradigma.it
011 538686

L’Agenzia delle Entrate fa il punto sul welfare aziendale

L’Agenzia delle Entrate fa il punto sul welfare aziendale

La Risoluzione n. 55/E del 25 settembre offre all’Agenzia delle Entrate l’occasione per sciogliere alcuni dubbi in materia di welfare sostitutivo e per effettuare una ricognizione generale dei presupposti per l’accesso ai benefici fiscali previsti dal legislatore.

 

Uno dei punti su cui, negli ultimi anni, si era concentrata in modo particolare l’attenzione degli operatori, con talune perplessità in sede applicativa, concerneva la possibile delimitazione della platea dei beneficiari.

 

In particolare, potendo i benefits oggetto dell’esenzione fiscale essere destinati a alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, gli interrogativi più frequenti emersi nella prassi hanno riguardato la corretta individuazione delle “categorie di dipendenti”.

 

La Risoluzione, adottata in risposta ad un’istanza di interpello concernente l’esame preventivo di regolamenti interni aventi ad oggetto l’erogazione dei premi in welfare, si pronuncia sul punto qualificando come legittima la scelta, compiuta dall’impresa, di individuare quali categorie di beneficiari i lavoratori appartenenti a due ben definite aree aziendali, con almeno 2 anni di anzianità di servizio e con un orario di lavoro giornaliero di almeno 6 ore, in quanto tale scelta presenta il carattere dell’indeterminatezza a priori dei destinatari specifici delle misure e non è quindi adottata a beneficio di persone fisiche ben definite.

 

Il documento dell’AdE va poi ad esaminare nello specifico, misura per misura, ciò che è suscettibile di rientrare nelle agevolazioni fiscali e cosa rimane invece al di fuori di tale perimetro.

 

L’approfondimento dei contenuti della risoluzione costituirà oggetto di esame, insieme ad altre problematiche operative in materia di welfare aziendale e di trasformazione del premio di risultato in welfare, dell’evento Paradigma previsto domani, 29 settembre 2020.

Condividi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.