L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce: il consenso individuale del lavoratore non supplisce all’accordo sindacale
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota 2572/2023, ha fornito indicazioni operative per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi dei sistemi di videosorveglianza e degli strumenti dai quali deriva la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, secondo l’articolo 4, primo comma, della legge 300/1970 (con esclusione degli strumenti di lavoro e di registrazione degli accessi e presenze).
Tra le numerose indicazioni contenute nella nota, una sottolinea che, il consenso individuale del lavoratore, ancorché informato, non può supplire in nessun caso all’accordo sindacale o al provvedimento autorizzativo, in quanto il bene giuridico tutelato dalla disposizione ha natura collettiva.
Nel documento si precisa inoltre che la procedura di garanzia prevista dallo Statuto si applica anche in presenza di disposizioni normative che favoriscano o impongano l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza come nelle strutture scolastiche o socio-assistenziali e nelle sale scommesse.
Secondo l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, infatti, le garanzie dell’articolo 4 e la disciplina in materia di trattamento dei dati personali non possono subire limitazioni, neppure se l’adozione di sistemi di videosorveglianza è imposta da normative di settore.
Inoltre la nota prevede che l’articolo 4, comma 1, si applichi anche ai collaboratori etero-organizzati (articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2015) e ai lavoratori autonomi che operano tramite piattaforme digitali, ma non ai volontari.
Questa tematica verrà affrontata nell’ambito dell’evento formativo Paradigma I controlli a distanza sull’attività dei lavoratori tra privacy, tutele lavoristiche ed evoluzione tecnologica previsto giovedì 11 maggio 2023
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