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Se l’under 14 finisce in quarantena genitore in smart working o congedo

Se l’under 14 finisce in quarantena genitore in smart working o congedo

Riportiamo integralmente un interessante articolo di Aldo Bottini pubblicato sul Quotidiano del Lavoro (Il Sole 24 ore)

Se l’under 14 finisce in quarantena genitore in smart working o congedo

 

Con l’apertura delle scuole, cambiano le disposizioni in materia di smart working per i genitori con figli di età inferiore ai 14 anni.

Il 14 settembre, infatti, verrà meno il diritto generalizzato dei genitori di figli under 14, a lavorare in modalità agile. La disposizione mirava ad agevolare la possibilità di conciliare il lavoro con la cura dei figli rimasti a casa nel periodo di chiusura delle scuole per l’emergenza Covid-19 e le vacanze estive. Ben si comprende quindi che cessi di operare con l’inizio del nuovo anno scolastico.

 

Ma la riapertura degli istituti, in questo momento, porta con sé varie incognite, tra cui l’eventualità che si verifichino casi di positività al virus, con conseguente collocazione obbligatoria in quarantena di chi è venuto in contatto con la persona infetta. Ecco quindi che il Dl 111/2020 , in vigore da ieri, con l’articolo 5 introduce una norma che garantisce il diritto allo smart working a un genitore, lavoratore dipendente, per tutta la durata della quarantena (o parte di essa) del figlio convivente minore di 14 anni, disposta dal dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno della scuola.

 

Il diritto può essere esercitato da uno solo dei genitori e non spetta qualora l’altro non svolga alcuna attività lavorativa. Ovviamente la disposizione considera anche l’ipotesi che la prestazione lavorativa del lavoratore-genitore non possa essere svolta in modalità agile. In questo caso (e – sembrerebbe – esclusivamente in questo caso) è prevista una misura alternativa: un periodo di congedo di durata corrispondente al periodo di quarantena (o a parte di esso) coperto da un’indennità a carico Inps pari al 50% della retribuzione, con contribuzione figurativa.

 

Questo beneficio può essere riconosciuto solo per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020, ed è in ogni caso soggetto a un limite massimo di spesa (50 milioni di euro), raggiunto il quale l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande. Anche il congedo può essere riconosciuto a un solo genitore, e non spetta se l’altro lavora in modalità agile o non lavora affatto. Coerentemente, la fruizione del congedo da parte di un genitore preclude all’altro, per lo stesso periodo, il diritto allo smart working. Sembra invece possibile che i due genitori si alternino nella fruizione di una delle due misure durante il periodo di quarantena del figlio, se ne ricorrono i presupposti.

 

Stando alla lettera della legge (e coerentemente del resto con la sua ratio) non sembra che per il diritto allo smart working, diversamente dalla misura alternativa del congedo, sia prevista una scadenza. Salvo ulteriori provvedimenti di proroga e rifinanziamento del congedo, dopo il 31 dicembre 2020 e per tutto il resto dell’anno scolastico, il lavoro agile sarà dunque l’unica possibilità per un lavoratore-genitore di far fronte alla quarantena del figlio, con possibile conseguente penalizzazione di chi svolge mansioni incompatibili con il lavoro da remoto.

 

Su un piano più generale, va rilevato che entrambe le misure sono scollegate dallo stato di emergenza, che come noto termina (allo stato attuale) il 15 ottobre. Decorsa tale data, quindi, quello previsto per la quarantena del figlio sarà l’unico caso residuo di diritto del lavoratore allo smart working (compatibilmente con le mansioni), essendo gli altri attualmente previsti (lavoratori disabili gravi o con un familiare disabile grave nel proprio nucleo familiare, lavoratori “fragili”) legati allo stato di emergenza. Resta invece, in via permanente, la priorità nell’accesso al lavoro agile (laddove il datore di lavoro lo implementi) per le madri nei tre anni successivi al congedo di maternità e ai genitori di disabili. [Fonte: Quotidiano del Lavoro – Il Sole 24 ore]

 

Aldo Bottini
Partner
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci Studio Legale

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